- Gli iscritti      

Nome:                     

Prodotti o servizi:   


Compila almeno
un campo per
trovare l'artigiano
corrispondente alla
tua selezione.








Lo STATUTO


Art. 1)
Art. 2) - Scopi
Art. 3) - Durata
Art. 4) - Obblighi dei consorziati
Art. 5) - Ammissione di nuov consorziati
Art. 6) - Recesso
Art. 7) - Esclusione
Art. 8) - Trasferimento di azienda
Art. 9) - Notifica
Art. 10) - Rimborsi
Art. 11) - Iscrizioni
Art. 12) - Fondo consortile
Art. 13) - Contributi
Art. 14) - Operazioni
Art. 15) - Penalità
Art. 16) - Organi del Consorzio
Art. 17) - Costituzione e compiti dell'Assemblea
Art. 18) - Convocazione e riunione dell'Assemblea
Art. 19) - Assemblea straordinaria
Art. 20) - Comitato direttivo
Art. 21) - Presidente
Art. 22) - Direttore
Art. 23) - Clausola arbitrale
Art. 24) - Rendiconto delle spese
Art. 25) - Modifiche del contratto
Art. 26) - Regolamento interno
Art. 27) - Scioglimento del Consorzio
Art. 28) - Altre norme

Allegato A del n.67606/7885 di repertorio

Art. 1)
I contraenti dichiarano di voler costituire, come in effetti costituiscono, un consorzio fra artigiani denominato "CONSORZIO UNIONE ARTIGIANI BRESSESI" con sede in Bresso, Via Simon de Gatti n.25. - torna su -

Art.2) (Scopi)
Il consorzio non ha scopi di lucro e si propone di provvedere, all'assunzione di lavori, alla prestazione di garanzia in operazioni di credito alle imprese consorziali, pertanto si prefigge di:
a) condurre studi per la progettazione e la realizzazione di un complesso comprendente le singole unità di insediamento di attività artigianali; b) promuovere sistemi di acquisto collettivo provvedendo all'approvvigionamento, a seguito di richiesta dei consorziati, delle materie prime, dei semilavorati, delle macchine e degli strumenti di lavoro occorrenti;
e) curare lo studio dei modi come ridurre i costi di produzione e razionalizzare le lavorazioni, di nuovi indirizzi produttivistici e di moderne tecniche di produzione, tenendo aggiornati i consorziati e favorendo il loro perfezionamento tecnico e professionale;
d) promuovere l'addestramento e la specializzazione della mano d'opera occorrente ai consorziati;
e) prestare garanzia alle imprese consorziate per il pagamento di forniture e per il finanziamento di lavori in corso;
g) curare, a richiesta degli interessati, le iniziative e gli atti che riguardano l'ammodernamento delle singole imprese consorziate; g) svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziare ed economiche che siano necessarie e utili alla realizzazione degli scopi predetti nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità, ivi espressamente compresa la partecipazione quale socio a cooperative di insediamenti produttivi artigiani per acquisizione di locali destinati alla propria sede.
- torna su -

Art.3) - (Durata)
Il Consorzio ha la- durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2000 (duemila) e la sua durata può essere prorogata e il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art.25.
- torna su -

Art.4) - (Obblighi dei consorziati)
I consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, danno mandato all'Ufficio di cui al successivo art. 14 di agire, a seguito di richiesta da essi di volta in volta fatta - in loro nome e per loro conto, nei limiti indicati dal presente contratto e si obbligano:
a) di eseguire le forniture loro affidate dal consorzio a perfetta regola d'arte e con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
b) di sottoporsi a tutti i controlli, da parte degli organi del consorzio, disposti dal Comitato Direttivo di cui all'art.20 al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e di trasmettere ad esso i dati e gli elementi che venissero richiesti;
c) di corrispondere regolarmente al consorzio i contributi e di pagare le penalità come previsto dal presente contratto e dal regolamento interno, e di rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse dei consorziati richiedenti, nonché di risarcire in consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienze;
d) di osservare il contratto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e di favorire gli interessi del consorzio.
- torna su -

Art.5) - (Ammissione di nuovi consorziati).
Il numero dei consorziati è illimitato. Possono chiedere di entrare a far parte del consorzio gli imprenditori artigiani esercenti l'attività di produzione anagraficamente residenti nel Comune di Bresso e Comuni limitrofi le cui imprese siano iscritte nell'Albo previsto dall'art. 9 della legge n. 860 del 1956 e siano site nel Comune di Bresso e Comuni limitrofi purché essi non abbiano in corso procedure per concordato preventivo o fallimento, non siano falliti anche se riabilitati e non siano interdetti o inabilitati. L'ammissione al consorzio è fatta su domanda scritta dall'interessato diretta al Comitato direttivo, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del consorzio e di accettarle nella loro integrità.
Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea e per l'accoglimento della domanda è necessario il voto favorevole di tutti i consorziati presenti o rappresentanti in Assemblea. La delibera che respinga la domanda di ammissione non è soggetto ad impugnativa.
Il consorziato ammesso, entro cinque giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Presidente del Consorzio, dovrà versare l'importo del contributo al fondo consortile e del contributo dovuto per le spese generali di cui all'art. 13.
- torna su -

Art.6) - (Recesso).
Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal consorzio. Il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al Comitato Direttivo e diviene automaticamente operativo novanta giorni dopo la data della comunicazione.
La dichiarazione di revoca del mandato all'Ufficio equivale al recesso del consorzio.
- torna su -

Art.7) - (Esclusione)
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al consorzio o che si sia reso insolvente verso il consorzio o non abbia adempiuto le obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto dal consorzio o per grave inosservanza delle disposizioni del contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del consorzio o che non si trovi più in rado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- torna su -

Art.8) - (Trasferimento di azienda).
In caso di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto di consorzio a condizione che: 1) l'impresa sia iscritta nell'albo previsto dall'art.9 della Legge n. 860 del 1956; 2) esso sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione al consorzio; 3) la deliberazione dell'Assemblea relativa alla partecipazione del nuovo titolare al consorzio sia adottata con il voto favorevole di tutti i consorziati presenti o rappresentati.
- torna su -

Art.9) - (Notifica)
Le deliberazioni relative alla esclusione dei consorziati o, nel caso di trasferimento di azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.
Entro trenta giorni dalla data della notifica, le deliberazioni possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria. Le deliberazioni diventano operative immediatamente dopo il decorso del termine suddetto, ma la impugnativa davanti alla autorità Giudiziaria ha effetto sospensivo.
- torna su -

Art.10) - (Rimborsi)
I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al gonsorzio sono responsabili verso il 3 consorzio e verso i terzi, nei modi indicati dall'art.2615 C.C. per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa. Al socio receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasferimento dell'impresa sarà rimborsato il contributo al fondo consortile da lui o dal suo ante causa versato. nonchè la eventuale eccedenza del fondo per le spese generali, per la quota di sua competenza, previa detrazione di ogni suo debito verso il consorzio, compresa l'aliquota a suo carico per l'eventuale reintegro del fondo consortile. Ogni rimborso sarà effettuato entro trenta giorni dall'adempimento di tutte le obbligazioni per cui sussista una sua responsabilità.
- torna su -

Art. 11) - (Iscrizioni).
Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di consorzio per nuova ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, nonchè tutte quelle relative agli elementi indicati nell'articolo 2612 C.C. debbono essere iscritte nel registro delle imprese a cura del Comitato direttivo entro dieci giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.
- torna su -

Art.12) - (Fondo consortile).
Il fondo consortile è costituito:
a) dal contributo di L. 100.000 - (centomila) - pagato da ciascuno dei consorziati, e così in totale Lire 1.700.000.- (unmilionesettecentomila) -;
b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienze ai patti consortili;
c) dai contributo che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri enti pubblici.
L'ammontare del contributo di cui alla lettera a) può essere modificato dall'assemblea ordinaria.
Il fonda consortile è destinato esclusivamentee a garantire le obbligazion1 assunte dal Consorzio verso i terzi.
Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.
- torna su -

Art. 13) - (Contributi)
Ogni consorziato dovrà versare annualmente un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare del contributo sarà determinato dal Comitato direttivo. Dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per la esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso.
- torna su -

Art. 14) - (Operazioni)
Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art.2, avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di "ufficio" che ha la sua sede presso quella del consorzio. Le attività, per le quali il consorzio assume obbligazioni verso i terzi, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, non saranno svolte dal consorzio in nome proprio, ma solo in nome e per conto di tutti o di alcuni consorziati, secondo se alla operazione sono interessati tutti o alcuni consorziati - e a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno fatto per iscritto.
Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art.2615 C.C.. Comunque nessuna operazione che comporti la assunzione di responsabilità verso terzi, potrà essere iniziata dal consorzio, se in precedenza i consorziati interessati alla operazione non abbiano dato idonee garanzie - provvedendo al finanziamento della operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo oppure fornendo adeguata cauzione oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal regolamento - circa l'adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il consorzio.
Art. l4bis)
Nel caso un socio non assegnatario di insediamento produttivo, venga meno agli obblighi previsti dall'art. 13, il Comitato Direttivo ha facoltà di escluderlo dal Consorzio durante la successiva assemblea. Trattandosi di socio assegnatario di insediamento produttivo che venga meno agli obblighi previsti dall'art. 13, il Comitato ha facoltà di provvedere al recupero delle spese già richieste. Alla scadenza dell'obbligo di vincolo dell'insediamento verrà espulso dal Consorzio stesso con comunicazione scritta. Detto provvedimento sarà comunicato per conoscenza agli Enti collegati al consorzio.
- torna su -

Art. 15) - (Penalità)
Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizione del contratto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Comitato direttivo per deliberare i conseguenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità. La deliberazione del Comitato direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziato interessato a mezza lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.
- torna su -

Nel regolamento interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità e alla diversità delle inadempienze.
In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi ed i massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.
- torna su -

Art. 16) - (Organi del Consorzio).
Gli organi Amministrativi del Consorzio sono:

1) l'assemblea generale dei consorziati;
2) il Comitato direttivo
3) il Presidente
- torna su -

Art. 17) - (Costituzione e compiti dell'Assemblea).
L'assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto a voto, a condizione che abbiano completamente versati i contributi e le penalità dovute al consorzio. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente contratto, obbligano tutti i consorziati. Essa elegge i componenti del Comitato direttivo, il Presidente e il Vice Presidente del consorzio, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente contratto alla sua competenza.
- torna su -

Art. 18) - (Convocazione e riunione dell'Assemblea).
L'assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati.
La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi ai consorziati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data o dell'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda convocazione può essere fissata anche per il medesimo giorno, a ora successiva.
In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con telegramma da spedire il giorno prima di quello della riunione.
II Presidente dovrà consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto da consorziati almeno tre giorni prima della riunione. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consorzio o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea per ogni convocazione.
Ogni consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in Assemblea, ma nessun consorziato può avere più di tre deleghe. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.
Per la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue delibazioni, è necessario che la presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, a meno che il contratto disponga diversamente. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, che rimarrà a disposizione dei consorziati per visione.
- torna su -

Art. 19) - (Assemblea straordinaria)
L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazioni del Comitato direttivo per deliberare sulle modifiche del contratto di consorzio, sulla nomina e sui poteri di liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua
competenza per Legge o per contratto. Può validamente deliberare in prima
convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, la metà. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati a meno che il contratto disponga diversamente. - torna su -

Art.20) - (Comitato direttivo)
II Comitato direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque membri scelti fra i consorziati. Il Comitato dura in carica tre anni. I membri scaduti possono essere rieletti. In caso di vacanza provvederà lo stesso Comitato con deliberazione che sarà valida soltanto sino alla prima riunione della Assemblea. Per la validità della riunione é necessaria la presenza di almeno due componenti, oltre il Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Il Comitato direttivo ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per contratto sono demandati al Presidente o all'Assemblea. La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato. - torna su -

Art.21) - (Presidente)
li Presidente é nominato dalla Assemblea ordinaria, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuito:

a) di convocare e presiedere l'Assemblea ed il Comitato direttivo;
b) di assumere il personale del consorzio, escluso il Direttore;
c) di rappresentare il consorzio ad ogni effetto, anche in giudizio, e di svolgere l'attività esterna con i terzi a sensi dell'art. 2612 C.C. d) di dare le opportune disposizioni per la esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del consorzio;
e) di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
f) di accertare che si operi in conformità degli interessi del consorzio;
g) di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dalla Assemblea o dal Comitato direttivo. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente. La firma sociale spetta al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.
- torna su -

Art 22) - (Direttore)
L'assunzione delle deliberazioni e degli organi sociali e la direzione del consorzio, ma non la sua rappresentanza, possono essere affidate ad un Direttore nominato dal Comitato direttivo, che ne determina le attribuzioni ed i poteri.
- torna su -

Art.23) - (Clausola arbitrale)
Ogni controversia fra i consorziati e fra costoro ed il consorzio relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto consortile può essere, su accordi delle parti, deferita alla decisione di un Collegio arbitrale, costituito da tre membri, dei quali uno designato da ciascuna delle parti o il terzo, che assumerà la funzione di Presidente, dai primi due designati, e in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente quale amichevole compositore e senza formalità di procedure.
- torna su -

Art.24) - (Rendiconto delle spese)
Il rendiconto delle spese deve essere effettuato a periodi non superiori all'anno solare e deve essere presentato dal Comitato direttivo alla Assemblea che deve discuterlo od approvarlo. Il preventivo delle spese generali è predisposto dal Comitato direttivo e approvato dalla Assemblea.
- torna su -

Art.25) - ( Modifiche del contratto)
Le eventuali modifiche del contratto consortile, la proroga della durata del consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza dovranno essere deliberati dalla Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tutti i consorziati presenti o rappresentati e saranno iscritte nel registro delle imprese a cura del Comitato direttivo.
- torna su -

Art.26) - (Regolamento interno)
Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno, che dovrà essere approvato dall'Assemblea. Fra l'altro, il regolamento dovrà:
1) indicare i criteri di ripartizione fra i consorziati degli ordinativi acquisiti dal consorzio;
2) determinare le garanzie sussidiarie che i consorziati dovranno fornire al consorzio ai sensi dell'ultimo comma dell'art.14; 3) fissare la misura ed i criteri delle penalità di cui all'art. 15; 4) regolare le modalità dei controlli di cui alla lettera c) dell'art.4.
- torna su -

Art.27) - (Scioglimento del Consorzio)
In caso di scioglimento del consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze. L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa a contributi versati dallo stato 9 da altri Enti pubblici, sarà _ devoluto nei modi che saranno indicati dal Ministero dell'Industria e Commercio, e per la rimanenza sarà diviso in parti uguali fra i consorziati.
- torna su -

Art.28) - (Altre norme)
Per quanto non è previsto nel presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile.
- torna su -


Bresso 27 settembre 1988


Vetrina per gli
artigiani abbonati
al Portale
.


Frigorgas Tecnica snc

Edil Cuocci snc

Mirandola & Alberti snc






Copyright © Consorzio Unione Artigiani di Bresso 2004
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l' autorizzazione dei proprietari

Powered by DigitArea