Art. 1)
I contraenti dichiarano di voler costituire, come in effetti costituiscono,
un consorzio fra artigiani denominato "CONSORZIO UNIONE ARTIGIANI
BRESSESI" con sede in Bresso, Via Simon de Gatti n.25. -
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Art.2) (Scopi)
Il consorzio non ha scopi di lucro e si propone di provvedere, all'assunzione
di lavori, alla prestazione di garanzia in operazioni di credito alle
imprese consorziali, pertanto si prefigge di:
a) condurre studi per la progettazione e la realizzazione di un complesso
comprendente le singole unità di insediamento di attività
artigianali; b) promuovere sistemi di acquisto collettivo provvedendo
all'approvvigionamento, a seguito di richiesta dei consorziati, delle
materie prime, dei semilavorati, delle macchine e degli strumenti
di lavoro occorrenti;
e) curare lo studio dei modi come ridurre i costi di produzione e
razionalizzare le lavorazioni, di nuovi indirizzi produttivistici
e di moderne tecniche di produzione, tenendo aggiornati i consorziati
e favorendo il loro perfezionamento tecnico e professionale;
d) promuovere l'addestramento e la specializzazione della mano d'opera
occorrente ai consorziati;
e) prestare garanzia alle imprese consorziate per il pagamento di
forniture e per il finanziamento di lavori in corso;
g) curare, a richiesta degli interessati, le iniziative e gli atti
che riguardano l'ammodernamento delle singole imprese consorziate;
g) svolgere altre attività che siano strettamente connesse
a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziare
ed economiche che siano necessarie e utili alla realizzazione degli
scopi predetti nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto
il perseguimento di tali finalità, ivi espressamente compresa
la partecipazione quale socio a cooperative di insediamenti produttivi
artigiani per acquisizione di locali destinati alla propria sede.
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Art.3) - (Durata)
Il Consorzio ha la- durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2000 (duemila)
e la sua durata può essere prorogata e il consorzio può
essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati
dall'art.25.
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Art.4) - (Obblighi dei consorziati)
I consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio,
danno mandato all'Ufficio di cui al successivo art. 14 di agire, a
seguito di richiesta da essi di volta in volta fatta - in loro nome
e per loro conto, nei limiti indicati dal presente contratto e si
obbligano:
a) di eseguire le forniture loro affidate dal consorzio a perfetta
regola d'arte e con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
b) di sottoporsi a tutti i controlli, da parte degli organi del consorzio,
disposti dal Comitato Direttivo di cui all'art.20 al fine di accertare
l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e di trasmettere ad
esso i dati e gli elementi che venissero richiesti;
c) di corrispondere regolarmente al consorzio i contributi e di pagare
le penalità come previsto dal presente contratto e dal regolamento
interno, e di rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse
dei consorziati richiedenti, nonché di risarcire in consorzio
dei danni e delle perdite subite per loro inadempienze;
d) di osservare il contratto, il regolamento interno e le deliberazioni
sociali e di favorire gli interessi del consorzio.
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Art.5) - (Ammissione di nuovi
consorziati).
Il numero dei consorziati è illimitato. Possono chiedere di
entrare a far parte del consorzio gli imprenditori artigiani esercenti
l'attività di produzione anagraficamente residenti nel Comune
di Bresso e Comuni limitrofi le cui imprese siano iscritte nell'Albo
previsto dall'art. 9 della legge n. 860 del 1956 e siano site nel
Comune di Bresso e Comuni limitrofi purché essi non abbiano
in corso procedure per concordato preventivo o fallimento, non siano
falliti anche se riabilitati e non siano interdetti o inabilitati.
L'ammissione al consorzio è fatta su domanda scritta dall'interessato
diretta al Comitato direttivo, nella quale il richiedente dovrà
dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente
contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni già
adottate dagli organi del consorzio e di accettarle nella loro integrità.
Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea e per l'accoglimento
della domanda è necessario il voto favorevole di tutti i consorziati
presenti o rappresentanti in Assemblea. La delibera che respinga la
domanda di ammissione non è soggetto ad impugnativa.
Il consorziato ammesso, entro cinque giorni dalla richiesta che gli
sarà rivolta dal Presidente del Consorzio, dovrà versare
l'importo del contributo al fondo consortile e del contributo dovuto
per le spese generali di cui all'art. 13.
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Art.6) - (Recesso).
Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal consorzio.
Il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno diretta al Comitato Direttivo e diviene automaticamente
operativo novanta giorni dopo la data della comunicazione.
La dichiarazione di revoca del mandato all'Ufficio equivale al recesso
del consorzio.
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Art.7) - (Esclusione)
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti del
consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti
per l'ammissione al consorzio o che si sia reso insolvente verso il
consorzio o non abbia adempiuto le obbligazioni assunte in suo nome
e per suo conto dal consorzio o per grave inosservanza delle disposizioni
del contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli
organi del consorzio o che non si trovi più in rado di partecipare
al raggiungimento degli scopi sociali.
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Art.8) - (Trasferimento di
azienda).
In caso di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto
tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto di
consorzio a condizione che: 1) l'impresa sia iscritta nell'albo previsto
dall'art.9 della Legge n. 860 del 1956; 2) esso sia in possesso di
tutti i requisiti richiesti per l'ammissione al consorzio; 3) la deliberazione
dell'Assemblea relativa alla partecipazione del nuovo titolare al
consorzio sia adottata con il voto favorevole di tutti i consorziati
presenti o rappresentati.
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Art.9) - (Notifica)
Le deliberazioni relative alla esclusione dei consorziati o, nel caso
di trasferimento di azienda, alla non ammissione del nuovo titolare,
debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni
successivi alla deliberazione.
Entro trenta giorni dalla data della notifica, le deliberazioni possono
essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria. Le deliberazioni
diventano operative immediatamente dopo il decorso del termine suddetto,
ma la impugnativa davanti alla autorità Giudiziaria ha effetto
sospensivo.
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Art.10) - (Rimborsi)
I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese
trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al gonsorzio
sono responsabili verso il 3 consorzio e verso i terzi, nei modi indicati
dall'art.2615 C.C. per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio
sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte
le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa. Al
socio receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasferimento
dell'impresa sarà rimborsato il contributo al fondo consortile
da lui o dal suo ante causa versato. nonchè la eventuale eccedenza
del fondo per le spese generali, per la quota di sua competenza, previa
detrazione di ogni suo debito verso il consorzio, compresa l'aliquota
a suo carico per l'eventuale reintegro del fondo consortile. Ogni
rimborso sarà effettuato entro trenta giorni dall'adempimento
di tutte le obbligazioni per cui sussista una sua responsabilità.
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Art. 11) - (Iscrizioni).
Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di consorzio
per nuova ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda,
nonchè tutte quelle relative agli elementi indicati nell'articolo
2612 C.C. debbono essere iscritte nel registro delle imprese a cura
del Comitato direttivo entro dieci giorni dalla data in cui le modificazioni
si sono verificate.
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Art.12) - (Fondo consortile).
Il fondo consortile è costituito:
a) dal contributo di L. 100.000 - (centomila) - pagato da ciascuno
dei consorziati, e così in totale Lire 1.700.000.- (unmilionesettecentomila)
-;
b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate
dai consorziati per inadempienze ai patti consortili;
c) dai contributo che eventualmente saranno versati dallo Stato e
da altri enti pubblici.
L'ammontare del contributo di cui alla lettera a) può essere
modificato dall'assemblea ordinaria.
Il fonda consortile è destinato esclusivamentee a garantire
le obbligazion1 assunte dal Consorzio verso i terzi.
Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà
deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone
le modalità ed i termini.
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Art. 13) - (Contributi)
Ogni consorziato dovrà versare annualmente un contributo nella
misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione
e di gestione; l'ammontare del contributo sarà determinato
dal Comitato direttivo. Dovrà inoltre rimborsare al Consorzio
le spese da esso sostenute per la esecuzione di particolari prestazioni
richieste dal consorziato stesso.
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Art. 14) - (Operazioni)
Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere
soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli
scopi di cui all'art.2, avvalendosi di una organizzazione appositamente
predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di "ufficio"
che ha la sua sede presso quella del consorzio. Le attività,
per le quali il consorzio assume obbligazioni verso i terzi, e particolarmente
quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, non saranno svolte
dal consorzio in nome proprio, ma solo in nome e per conto di tutti
o di alcuni consorziati, secondo se alla operazione sono interessati
tutti o alcuni consorziati - e a seguito di specifica richiesta che
essi di volta in volta avranno fatto per iscritto.
Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente
responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato
dall'art.2615 C.C.. Comunque nessuna operazione che comporti la assunzione
di responsabilità verso terzi, potrà essere iniziata
dal consorzio, se in precedenza i consorziati interessati alla operazione
non abbiano dato idonee garanzie - provvedendo al finanziamento della
operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo
oppure fornendo adeguata cauzione oppure in altro modo idoneo eventualmente
stabilito dal regolamento - circa l'adempimento da parte loro delle
corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il consorzio.
Art. l4bis)
Nel caso un socio non assegnatario di insediamento produttivo, venga
meno agli obblighi previsti dall'art. 13, il Comitato Direttivo ha
facoltà di escluderlo dal Consorzio durante la successiva assemblea.
Trattandosi di socio assegnatario di insediamento produttivo che venga
meno agli obblighi previsti dall'art. 13, il Comitato ha facoltà
di provvedere al recupero delle spese già richieste. Alla scadenza
dell'obbligo di vincolo dell'insediamento verrà espulso dal
Consorzio stesso con comunicazione scritta. Detto provvedimento sarà
comunicato per conoscenza agli Enti collegati al consorzio.
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Art. 15) - (Penalità)
Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle
disposizione del contratto o del regolamento interno o delle deliberazioni
degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare
per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente
il Comitato direttivo per deliberare i conseguenziali provvedimenti
ed eventualmente determinare la misura delle penalità. La deliberazione
del Comitato direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziato
interessato a mezza lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità
entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.
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Nel regolamento interno saranno stabilite
le misure minime e massime delle penalità anche in relazione
alla gravità e alla diversità delle inadempienze.
In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi ed i massimi
delle penalità applicabili si intendono duplicati.
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Art. 16) - (Organi del Consorzio).
Gli organi Amministrativi del Consorzio sono:
1) l'assemblea generale dei consorziati;
2) il Comitato direttivo
3) il Presidente
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Art. 17) - (Costituzione
e compiti dell'Assemblea).
L'assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi
hanno diritto a voto, a condizione che abbiano completamente versati
i contributi e le penalità dovute al consorzio. L'Assemblea
regolarmente costituita rappresenta la universalità dei consorziati
e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del
presente contratto, obbligano tutti i consorziati. Essa elegge i componenti
del Comitato direttivo, il Presidente e il Vice Presidente del consorzio,
emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività
e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva
i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento
riservato dalla legge o dal presente contratto alla sua competenza.
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Art. 18) - (Convocazione
e riunione dell'Assemblea).
L'assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno
e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta
da almeno un quarto dei consorziati.
La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata
da spedirsi ai consorziati almeno cinque giorni prima di quello fissato
per la riunione; l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno
e l'indicazione della data o dell'ora stabilita per la prima e la
seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.
La seconda convocazione può essere fissata anche per il medesimo
giorno, a ora successiva.
In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con
telegramma da spedire il giorno prima di quello della riunione.
II Presidente dovrà consentire la trattazione in Assemblea
anche di altri argomenti proposti per iscritto da consorziati almeno
tre giorni prima della riunione. L'assemblea è presieduta dal
Presidente del consorzio o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il
Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea
per ogni convocazione.
Ogni consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in
Assemblea, ma nessun consorziato può avere più di tre
deleghe. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.
Per la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione
e per la validità delle sue delibazioni, è necessario
che la presente o rappresentata la metà più uno dei
consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione delibererà
validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza di voti dei presenti, a meno che il contratto
disponga diversamente. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte
in verbali trascritti in apposito libro, che rimarrà a disposizione
dei consorziati per visione.
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Art. 19) - (Assemblea straordinaria)
L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito
di deliberazioni del Comitato direttivo per deliberare sulle modifiche
del contratto di consorzio, sulla nomina e sui poteri di liquidatori
e su tutto ciò che è demandato alla sua
competenza per Legge o per contratto. Può validamente deliberare
in prima convocazione, quando
siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi
diritto a voto e, in seconda convocazione, la metà. Per le
deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati
presenti o rappresentati a meno che il contratto disponga diversamente.
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Art.20) - (Comitato direttivo)
II Comitato direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente
e da cinque membri scelti fra i consorziati. Il Comitato dura in carica
tre anni. I membri scaduti possono essere rieletti. In caso di vacanza
provvederà lo stesso Comitato con deliberazione che sarà
valida soltanto sino alla prima riunione della Assemblea. Per la validità
della riunione é necessaria la presenza di almeno due componenti,
oltre il Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello di colui
che presiede.
Il Comitato direttivo ha tutti i poteri
per amministrare il consorzio, esclusi quei compiti che per legge
o per contratto sono demandati al Presidente o all'Assemblea. La responsabilità
dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme
sul mandato.
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Art.21) - (Presidente)
li Presidente é nominato dalla Assemblea ordinaria, dura in
carica tre anni ed è rieleggibile.
Al Presidente è attribuito:
a) di convocare e presiedere l'Assemblea ed
il Comitato direttivo;
b) di assumere il personale del consorzio, escluso il Direttore;
c) di rappresentare il consorzio ad ogni effetto, anche in giudizio,
e di svolgere l'attività esterna con i terzi a sensi dell'art.
2612 C.C. d) di dare le opportune disposizioni per la esecuzione delle
deliberazioni prese dagli organi del consorzio;
e) di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
f) di accertare che si operi in conformità degli interessi
del consorzio;
g) di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dalla Assemblea
o dal Comitato direttivo. In caso di sua assenza o di suo impedimento,
le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente. La firma sociale
spetta al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice
Presidente.
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Art 22) - (Direttore)
L'assunzione delle deliberazioni e degli organi sociali e la direzione
del consorzio, ma non la sua rappresentanza, possono essere affidate
ad un Direttore nominato dal Comitato direttivo, che ne determina
le attribuzioni ed i poteri.
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Art.23) - (Clausola arbitrale)
Ogni controversia fra i consorziati e fra costoro ed il consorzio
relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto
consortile può essere, su accordi delle parti, deferita alla
decisione di un Collegio arbitrale, costituito da tre membri, dei
quali uno designato da ciascuna delle parti o il terzo, che assumerà
la funzione di Presidente, dai primi due designati, e in caso di mancato
accordo dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Il
Collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente quale amichevole
compositore e senza formalità di procedure.
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Art.24) - (Rendiconto delle
spese)
Il rendiconto delle spese deve essere effettuato a periodi non superiori
all'anno solare e deve essere presentato dal Comitato direttivo alla
Assemblea che deve discuterlo od approvarlo. Il preventivo delle spese
generali è predisposto dal Comitato direttivo e approvato dalla
Assemblea.
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Art.25) - ( Modifiche del
contratto)
Le eventuali modifiche del contratto consortile, la proroga della
durata del consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza dovranno
essere deliberati dalla Assemblea straordinaria con il voto favorevole
di tutti i consorziati presenti o rappresentati e saranno iscritte
nel registro delle imprese a cura del Comitato direttivo.
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Art.26) - (Regolamento interno)
Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà
predisposto apposito regolamento interno, che dovrà essere
approvato dall'Assemblea. Fra l'altro, il regolamento dovrà:
1) indicare i criteri di ripartizione fra i consorziati degli ordinativi
acquisiti dal consorzio;
2) determinare le garanzie sussidiarie che i consorziati dovranno
fornire al consorzio ai sensi dell'ultimo comma dell'art.14; 3) fissare
la misura ed i criteri delle penalità di cui all'art. 15; 4)
regolare le modalità dei controlli di cui alla lettera c) dell'art.4.
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Art.27) - (Scioglimento del
Consorzio)
In caso di scioglimento del consorzio l'Assemblea nominerà
uno o più liquidatori determinandone le competenze. L'importo
del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione
dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa
a contributi versati dallo stato 9 da altri Enti pubblici, sarà
_ devoluto nei modi che saranno indicati dal Ministero dell'Industria
e Commercio, e per la rimanenza sarà diviso in parti uguali
fra i consorziati.
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Art.28) - (Altre norme)
Per quanto non è previsto nel presente contratto, valgono le
disposizioni del Codice Civile. -
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